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J3-b1Js9YRM | 14 Jun 2023
Editoriale di Enrico Mentana sui Giochi di Ruolo, le Fantasie Gastro-Sessuali, la lite fra Fedez e Luis, Chiara Ferragni che torna dalla Mamma. le Periferie di Roma e le problematiche relative all'Erezione in un contesto di Eccessive Aspettative.
5SzBvK66r7o | 03 Apr 2020
Alessandro Sallusti sfrutta la quarantena per produrre il suo singolo d'esordio. Prodotto, registrato, mixato e masterizzato da Christian Ice. MC A.Sallustah T-Shirt: https://teespring.com/mc-a-sallustah?pid=389&cid=100029 Sul Web: http://www.templeofnoise.net Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Instagram: https://www.instagram.com/christian_airte_ice/
ri3TG2iEls0 | 18 Jan 2020
Un anonimo e sfigato chitarrista, talmente povero da avere una chitarra imitazione Fender con solo 4 corde, ha avuto la faccia tosta di sfidare il Richard nazionale, conosciuto nel mondo come il ghidarrista più veloce. Che faccia tosta... Sul Web: http://www.templeofnoise.net Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Instagram: https://www.instagram.com/christian_airte_ice/ TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Lauree e Soprallauree e ancora non avete capito che qui non funziona un *****
n65qPeVjARs | 05 Oct 2017
Mi siete mancati :) Ora, scusate, ma c'è un conto in sospeso con certa gente che vuole portare il populismo perbenista su internet, come se non ce ne fosse abbastanza tra politica e televisione... Se poi divento "selvaggio", perdonatemi :D Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Google+ ...non me ricordo TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Bla, bla, bla...tanto la sapete...
zbZgdjidoG4 | 13 Feb 2016
Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Google+ ...non me ricordo TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Non mi dovete rompere i coglioni, quante volte ve lo devo dire?
-b6XJhPXGrI | 19 Oct 2015
La Pagina Dell'Ora Esatta: https://www.facebook.com/La-canzone-dellora-esatta-del-tg5-1651398811758347/ Io, Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale"
kiSdGJAM6C8 | 01 Aug 2015
Music: Christian Ice ▼▼ DOWNLOAD ▼▼ Per supportare il canale scarica la canzone qui: https://loudr.fm/release/linferno-del-folletto/Vfhrk Altrimenti c'è sempre il download gratuito ;) http://www.diktatorlab.com/2015.zip Tratto dall'EP 10 del folletto Burbero: https://www.youtube.com/watch?v=i9Kmby9iyAU&feature=youtu.be Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Folletto Burbero: Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCcuOeX7ElWGJ1PyQj9UWHMA Facebook: https://www.facebook.com/canaledimarcoburberi?fref=ts Voce - Nathalie: Facebook: https://www.facebook.com/nathalieufficiale Twitter: https://twitter.com/NathalieDuNord Trucco: Lucia Pittalis: https://www.facebook.com/lupittamakeart?fref=ts Costumi: Diktator Fashion Lab https://www.facebook.com/diktatorfashionlab
oBH7_mQY_cA | 12 Apr 2015
Enrico Pasquale Pratticò - Sono Un Ragazzo Carino Remix by Christian Ice MP3 Download: http://www.diktatorlab.com/2015.zip Featuring: SideFill Project: https://www.youtube.com/user/SideFillProject Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale"
g3z2FitF-Wk | 31 Mar 2015
Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale"
XEtjdrBej8o | 11 Mar 2015
Music By Christian Ice Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
XmoIsI45sA4 | 09 Mar 2015
Re: Antonio Razzi - Famme Cantà (Official Music Video) https://www.youtube.com/watch?v=aTnJhGF884Y Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
X3UPWsIgRsc | 21 Jan 2015
Hanno partecipato: Nocoldiz https://www.youtube.com/user/nocoldiz 125Replay https://www.youtube.com/user/125Replay Lol Fun https://www.youtube.com/user/GpmScal92 Marco Burberi https://www.youtube.com/user/rabbercio Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Trailer Originale: https://www.youtube.com/watch?v=0ZCUiIXNexw TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
E3CE1qodRfg | 25 Aug 2014
Tutto il ricavato di questo video verrà aggiunto alla mia donazione. Per le vostre: http://www.alsa.org/ http://www.aisla.it/news.php?id=00022&tipo=37&nodate=true Per la sindrome di Tourette http://tsa-usa.org/give/
XH0CSzdHwg0 | 15 Jul 2014
Mp3 Download: http://www.diktatorlab.com/shish.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su G+: https://plus.google.com/u/3/115275637190351066029 Matteo Renzi Remix, the SHISH version. Performed, recorded, mixed and mastered by Christian Ice. Subtitles by SatyrTheDemon SRT by Saverio Leoni TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA SHISH!
bwB-OyFY2uk | 03 Jul 2014
[SMRB] Sentence Mixing Rap Battle Music by: Christian Ice & Disturbed Machine MP3 Download: http://www.diktatorlab.com/2015.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su G+: https://plus.google.com/u/3/115275637190351066029 Voce di Angelo Ruoppolo: https://www.youtube.com/user/Bestiacane Sentence Mixing: Suor Anna TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Non mi dovete rompere i coglioni.
1I89MywpRm4 | 27 Apr 2014
[SMRB] Sentence Mixing Rap Battle MP3 Download: http://www.diktatorlab.com/2014a.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su G+: https://plus.google.com/u/3/115275637190351066029 La risposta di MC PAPA FRANCESCO (By CCpoops) https://www.youtube.com/watch?v=1UxOeD6-xBk [KR] NAPOLITANO (By Habist) https://www.youtube.com/watch?v=vOHa3pAutrw Voce di Angelo Ruoppolo: https://www.youtube.com/user/Bestiacane Sentence Mixing: Suor Anna Music Samples: Teknoaxe https://www.youtube.com/user/teknoaxe TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Non c'è bisogno ;)
d7T3cDBnhug | 08 Apr 2014
Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su G+: https://plus.google.com/u/3/115275637190351066029 MP3 Download: http://www.diktatorlab.com/2014a.zip Music performed by NANOWAR: https://www.youtube.com/user/nanowarVEVO And, in collaboration with Anal Smithee: https://www.youtube.com/user/diktator666 TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
NtkpWabkgKI | 27 Dec 2013
Music performed and recorded by Christian Ice. Download (Canzone+Base Karaoke): http://www.diktatorlab.com/end2013.zip Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Featuring: Rosario Muniz, Bello Figo Gu (ex Gucci Boy), €DDY (eddy in bagno) Danilo Valla (Prof. Testoh), Matteo Montesi, Giuseppe Simone, Canazzo, Richard Benson, Germano Mosconi, Jessikina, Luciano Pavarotti, Rihanna Uonnabi, Traduttore Troll al funerale di Mandela, Niko (tre metri sopra il cielo), Paladina dei Beliebers e Directioners, Pino Scotto, Spitty Cash, Psycho Killer, Sara Tommasi, Andrea Diprè, Peppe Fetish TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
VgxJMAz1n_8 | 25 Nov 2013
Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Movember: http://ex.movember.com/it/ TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
bdzf0dWvHsE | 21 Sep 2013
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Re: CRISTIANAIS MI RENDE I VIDEO satanici 14 NOVEMBRE 2011 Re-upload per via della colonna sonora, ora risuonata. TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
mBOR_MvPyYI | 21 Sep 2013
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Reupload a causa di una traccia audio coperta da diritti d'autore. Sostituita con: "Darkest Child" by Kevin MacLeod. http://incompetech.com/music/royalty-free/?keywords=darkest+child TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
hDw_R5bk3L4 | 17 Sep 2013
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Tratto da: "Apocalisse" http://youtu.be/ZB0QesVoF0E Download FREE MP3: http://www.diktatorlab.com/Symbolum77.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
ZB0QesVoF0E | 17 Sep 2013
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Download FREE MP3: http://www.diktatorlab.com/Symbolum77.zip Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Music By Christian Ice Additional music (trailer) Into The Battle - By Brian Stiroh Scarica l' mp3 http://www.diktatorlab.com/CanSonePeBuccaDrentoLeCase.zip Christ Rider Theme: http://www.diktatorlab.com/ChristRider.zip TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale"
bp7UL7n9OwM | 27 Aug 2013
Vincitore del concorso "Remixa Amore Amorissimo" Di Elio e Le Storie Tese: https://www.youtube.com/watch?v=XpJjj4m8-5w Music By Christian Ice Download FREE MP3: http://www.diktatorlab.com/Agosto2013.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
ipSbHwnL5x4 | 25 Aug 2013
Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Download FREE MP3: http://www.diktatorlab.com/Agosto2013.zip TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
M8t-T6iA-nk | 05 Aug 2013
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9QuA4xgbaos | 26 Jun 2013
#1KGdiVagina Music Rearranged and Performed By Christian Ice Download Free MP3 http://www.diktatorlab.com/1KG.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Re: Giuseppe Simone chiede 1 kg di vagina all'ANDREA DIPRE' PER IL SOCIALE http://www.youtube.com/watch?v=4P3grDrrbAE TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
PbJ0RRMZD8M | 01 Jun 2013
NON LO VEDI? CLICCA QUI: https://www.youtube.ro/watch?v=PbJ0RRMZD8M&hl=ro&gl=RO Music By Christian Ice Download the free MP3: http://www.diktatorlab.com/maggio2013.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Re: Giuseppe Simone e i pacchi dono per Andrea Diprè https://www.youtube.com/watch?v=FaEcNBA0ffU TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
dtZlAzairAA | 09 May 2013
Free MP3 Download: http://www.diktatorlab.com/maggio2013.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Re: SCORREGGE SUI POLITICI - lamentecontorta http://www.youtube.com/watch?v=dtNjUEo9fDQ TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
VgQS7fCGV5k | 25 Apr 2013
Free MP3 Download: http://www.diktatorlab.com/maggio2013.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Re: Sasha Grey creates an incredible masterpiece for Andrea Diprè¨!!! http://www.youtube.com/watch?v=WwNajlq4bWo CanSone Originale (what a wonderful catafratta): watch?v=E2VCwBzGdPM TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
NGeKfq9raiA | 26 Jan 2013
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Scarica l' mp3 (extended version): http://www.diktatorlab.com/GG.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Fantasmi di Panicca, Mosconi e Magnotta by: Dan & Dav http://www.facebook.com/#!/danedavstudios Re: MUSICA SPONTANEA DI MONTESI MATTEO PER GESU 7 LUGLIO 2012 http://www.youtube.com/watch?v=tBNBkiRfcfc TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
p69EcUEx-yU | 04 Jan 2013
Scarica l' mp3: http://www.diktatorlab.com/CazzoRotto.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice (#Berlusconihairottoilcazzo) Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Unisciti al gruppo: http://www.facebook.com/#!/Berlusconihairottoilcazzo Hanno collaborato: Gianmarco Dottori, Luca Bellanova, Marco Benevento. TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
QEWEGB80nI0 | 13 Dec 2012
Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
MWuzpc2A22o | 06 Dec 2012
Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice (#Berlusconihairottoilcazzo) Il video della canzone sarà composto da un collage dei vostri filmati. Inviatemi i video come "video risposta" o scrivetemi un messaggio con il link. I video possono essere sia pubblici che "non elencati"... e divertitevi! ;) Scarica qui l' mp3 da cantare: http://www.diktatorlab.com/cazzo.zip Termine per la consegna: Domenica 16/12 Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Hanno collaborato: Gianmarco Dottori, Luca Bellanova, Pino (Windrow) TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
1WLieoWf-Gw | 30 Oct 2012
Versione Censurata, 2 mutande hanno sconvolto qualche animo fragile. Link al video di Trucebaldazzi: http://www.youtube.com/watch?v=AKM8elJlYPE Music by Christian Ice - Scarica l' mp3: http://www.diktatorlab.com/Odorare.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Ospiti speciali: Richard Benson. M.M., Truce Baldazzi, Mirko dei Bee Hive. TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
Oo3K5SLy85k | 27 Oct 2012
Versione vietata ai minori di 18 anni, non sia mai venissero a sapere dell'esistenza delle mutande. Link al video di Trucebaldazzi: http://www.youtube.com/watch?v=AKM8elJlYPE Music by Christian Ice - Scarica l' mp3: http://www.diktatorlab.com/Odorare.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Ospiti speciali: Richard Benson. M.M., Truce Baldazzi, Mirko dei Bee Hive. TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
9gZQQGbEIos | 25 Aug 2012
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Scarica gli mp3: http://www.diktatorlab.com/HaiCapito2011.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
lQPh8mDclRE | 25 Aug 2012
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
uznHct6-H-g | 24 Aug 2012
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WzF02E2npPs | 28 Jul 2012
Primo appuntamento con lo scopritore di talenti Andrea Dipré La sigla in mp3: http://www.diktatorlab.com/CSD.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
bJUnYazxDrc | 05 May 2012
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Scarica l' mp3: http://www.diktatorlab.com/GESU3.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 GESU' 3 Logo and Custom Design - Enrico Galli http://www.facebook.com/#!/pages/Enrico-Galli-Illustrator-Make-Up-Artist/116632738372407 http://www.youtube.com/user/aniking2 GESU' 3 ringrazia MONGOLIUS per la consulenza sulle armi. TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
HHiEppYIrW4 | 10 Apr 2012
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Clock animation by EleanorRisdon http://www.youtube.com/watch?v=EAeBd0tSf4Q TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
Qsy_I5wcLnc | 03 Apr 2012
Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice La Playlist con tutti i partecipanti: http://www.youtube.com/playlist?list=PL67B0E323CF723B1C TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale"
rSsOPlPZgo0 | 06 Mar 2012
Tributo Musicale a Germano Mosconi, colui che ha insegnato blasfemia ad un' intera generazione. Scarica l' mp3: http://www.diktatorlab.com/CiaoGermano.zip Video realizzato al Qube (Roma) in occasione del concerto dei Prophilax Foto (quelle che mi avete spedito voi) su FB: Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice
eF99R1oGWO4 | 09 Feb 2012
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice La Playlist con tutti i partecipanti: http://www.youtube.com/playlist?list=PL67B0E323CF723B1C Scarica l' mp3 http://www.diktatorlab.com/CanSonePeBuccaDrentoLeCase.zip Christ Rider Theme: http://www.diktatorlab.com/ChristRider.zip TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale"
hVIolewxnGE | 25 Jan 2012
Scarica l' mp3: http://www.diktatorlab.com/MostriDelTubo.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Credits: Nel solo ho voluto citare un tema gli amici Evershine: http://www.youtube.com/user/EvershineBand TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
0Im5BZuMTpQ | 26 Dec 2011
Canale di Matteo Montesi https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Scarica l' mp3: http://www.diktatorlab.com/Beautifool.zip Estratto dall' Ep. 10 di Così Parlò Il Profeta: http://www.youtube.com/watch?v=tdCATLOK00M
tdCATLOK00M | 24 Dec 2011
Canale di Matteo Montesi https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
0BgPGInS4TA | 07 Dec 2011
Scarica l' mp3: http://www.diktatorlab.com/VendettaVera.zip Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Re: Siete delle cagne e dei cani senza cuore....Arrivederci da Giuseppe Simone!! TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
3Uy0qcjaAUc | 12 Nov 2011
Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Scarica l' mp3: http://www.diktatorlab.com/Trinita.zip Estratto dall' episodio 8 di "Così Parlò il Profeta" TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
gtlf1rpDi3Y | 11 Nov 2011
Estratto dall' episodio 8 di "Così Parlò il Profeta" Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
MIW7Wxzfh0Y | 11 Nov 2011
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
IxtitwRLX9Y | 20 Oct 2011
Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Il giorno della morte di Gheddafi, delle aspre critiche a Berlusconi da parte dei satanisti, dell' allagamento delle vie di Roma ... M.M. loda Gesù sul gommone tappato con le cingomme.
SRRVf4xNfRM | 04 Sep 2011
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Tratto dall' Episodio 4, sezione X-Factor http://www.youtube.com/watch?v=qvVy2kMVGWA Scarica gli MP3: http://www.diktatorlab.com/HaiCapito2011.zip Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice
gb1SNjY3ffM | 04 Sep 2011
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Tratto dal live @ Osimo Square Garden: http://www.youtube.com/watch?v=9gZQQGbEIos Scarica gli MP3: Scarica gli mp3: http://www.diktatorlab.com/HaiCapito2011.zip Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice
rW41FklsFRE | 03 Sep 2011
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Tratto dal live @ Osimo Square Garden: http://www.youtube.com/watch?v=9gZQQGbEIos Scarica gli MP3: Scarica gli mp3: http://www.diktatorlab.com/HaiCapito2011.zip Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice
kRmSwiHaNQ0 | 03 Sep 2011
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Tratto dal live @ Osimo Square Garden: http://www.youtube.com/watch?v=9gZQQGbEIos Scarica gli MP3: Scarica gli mp3: http://www.diktatorlab.com/HaiCapito2011.zip Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice
3rzWYG6vDfY | 03 Sep 2011
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Tratto dal live @ Osimo Square Garden: http://www.youtube.com/watch?v=9gZQQGbEIos Scarica gli MP3: Scarica gli mp3: http://www.diktatorlab.com/HaiCapito2011.zip Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice
_6O3OPXB4Rc | 23 Aug 2011
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Ospite della puntata: Giuseppe Simone Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
qvVy2kMVGWA | 17 Aug 2011
Scarica gli mp3: http://www.diktatorlab.com/HaiCapito2011.zip Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Tolleranza e doti canore del Maestro. TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
NSPLERA5La4 | 08 Aug 2011
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
VFl4R4L_m7w | 02 Aug 2011
Canale di Matteo Montesi: https://www.youtube.com/channel/UCEUVNZJ2hJkJzt40WHKI6TQ Su Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice Su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Secondo appuntamento con la saggezzità. TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
GH4Tk8G02xA | 12 Apr 2011
On Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice On facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 Original clips, in order of appereance: I KILL PEOPLE (Jon Lajoie) http://www.youtube.com/watch?v=xC03hmS1Brk GHETTO PREACHER http://www.youtube.com/watch?v=XZieDrn5fnA PISSED CATHOLIC MOTHER http://www.youtube.com/watch?v=P8Aq00yJSxo Glenn Beck Links Violent Gang Fight to Rise of Atheism http://www.youtube.com/watch?v=DhbbGF4Y9yI Atheists are vile, evil, Satan worshiping, thieving liars!!! http://www.youtube.com/watch?v=aa7XZbNpu4Y God warrior! http://www.youtube.com/watch?v=q3mDLsyn6ns Matt Handles a Prank Call - The Atheist Experience #601 http://www.youtube.com/watch?v=lEidCwPfEbg Moronic priest talks about atheism on Fox News http://www.youtube.com/watch?v=mK6tzT39o_Q Go to church, give money, don't be a fag! http://www.youtube.com/watch?v=54jRfgtOLeM Crazy Preacher http://www.youtube.com/watch?v=3mGnE4c1BNg Bishop Liston Page preaching CRAZY 'Greatest Disappointment in the Church' http://www.youtube.com/watch?v=4wij25DCkcE FOX News Attacks Atheists Over Christmas Ad http://www.youtube.com/watch?v=dASSKuZlpdk ther Micah and Sister Elizabeth at UCF http://www.youtube.com/watch?v=2swEcsZTxPc Fr. Elias Mary - Clearing the Air: YouTube Blasphemy http://www.youtube.com/watch?v=9w_I3tDCcks Why won't god heal amputees? http://www.youtube.com/watch?v=7GJ-o8zKMnA Glenn Beck and Dobson on school prayer http://www.youtube.com/watch?v=1gr-2aZqqi8 Bill O'Reilly v. Dave Silverman - You KNOW they're all SCAMS! http://www.youtube.com/watch?v=2BCipg71LbI Beck Guest Rabbi: "Atheists Are Parasites" http://www.youtube.com/watch?v=51-EJObUt-o
q2WTNNzDR3E | 27 Dec 2010
Funny studio time edited by Matt "Thrasher" Bellezza. Involuntary lyrics by Christian Ice. Location: Temple of Noise studio, Rome, Italy. Voluntary solo by Joe "Steve Vai is a friend of mine" Becker. Produced, mixed & edited by Thrasher
N1kl79KjlZ8 | 01 Sep 2010
On facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 This is not an original video from Daneboe, it just use some clips from the series. Original Annoying Orange: Daneboe Re-Edited by Christian Ice Official page: http://www.youtube.com/user/realannoyingorange
53q121NHWkU | 11 Dec 2009
On Twitter: https://twitter.com/Christian_Ice On facebook: http://www.facebook.com/pages/Christian-Ice/24408205668 DOWNLOAD IT!! http://www.templeofnoise.net/ARAS.zip Music: Misfits Lyrics: Christian Ice HQ: http://www.youtube.com/watch?v=53q121NHWkU&fmt=18 Credits: Starkiller sound, Prophilax, Religulous, Jesus Camp, Sånger Från Andra Våningen. Performed, Recorded and Edited by me in Temple of noise studios (Rome) Dec 2009. I've got Something to say I am not the one you should pray It should matter much to you I am not even real I've got Something to say You don't know much about me You see, that's the way i died (impaled) And that's not my birthday (Dec 25) Imaginary, no more no less ... a fairy Superpowers and magic Imaginary, no more no less ... a fairy All religions are stupid! I've got something to say You mix religion with state It should matter much to you It means you're not free You call tradition What really is superstition Superpowers and magic Out of the class Or stick it in your ass All religions are stupid And you're stupid too And you know .... You, you dumb!